F.1 Principio

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA settore 19 · F.1 Principio · Italiano

In linea di massima i S determinano se hanno diritto alla deduzione dell’imposta precedente in modo analogo ai restanti enti di diritto pubblico (secondo l’art. 12 cpv. 1 LIVA in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 2 OIVA) e ai soggetti diversi dalle collettività pubbliche. Anche per essi risultano pertanto determinanti i principi generali relativi alla deduzione dell’imposta precedente nonché alle correzioni e riduzioni della deduzione dell’imposta precedente secondo l’info IVA Deduzione dell’imposta precedente. A tali servizi autonomi si applicano altresì le indicazioni relative allo sgravio fiscale successivo e al consumo proprio secondo l’info IVA Modifiche d’utilizzazione.

Per i S, tuttavia, vi sono alcuni flussi di mezzi finanziari, il cui trattamento dal punto di vista dell’IVA non viene spiegato appositamente nelle pubblicazioni succitate. Il trattamento conforme al diritto IVA di tali flussi finanziari viene illustrato alla cifra F.2.

Una possibile procedura di calcolo della deduzione dell’imposta precedente per i S, basata sulla chiave di riparto, viene descritta nel dettaglio alla cifra F.3. In virtù degli articoli 67 e 68 OIVA, i S sono tuttavia liberi di scegliere un altro metodo di calcolo purché si ottenga un risultato corretto. Il metodo scelto va applicato per un periodo minimo di 10 anni. Indipendentemente dal metodo adottato, va inoltre osservato che i S sono sostanzialmente tenuti a effettuare il calcolo per ognuno dei loro settori d’attività.

Modifica della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. F.1.1 Deduzione dell’imposta precedente
  2. F.1.2 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente
  3. F.1.3 Esclusione della deduzione dell’imposta precedente
  4. F.1.4 Correzione della deduzione dell’imposta precedente in seguito a doppia utilizzazione
  5. F.1.5 Modifiche d’utilizzazione