H.14.6 Parcheggi: posteggi destinati all’uso comune

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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La locazione di posteggi destinati all’uso comune è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. c LIVA). Sono destinati all’uso comune i seguenti posteggi (enumerazione esaustiva) di proprietà dei poteri pubblici (o di cui i poteri pubblici detengono il diritto di superficie):

  • posteggi situati ai lati stradali non accostati a istituzioni e immobili particolari (→ cifra H.14.7);

  • posteggi situati su piazze pubbliche senza impedimenti di accesso non accostati a istituzioni e immobili particolari. Sono reputati impedimenti di accesso per esempio le barriere, i dissuasori o le persone che riscuotono l’emolumento per il posteggio presso le vie di entrata o di uscita. Non sono considerati impedimenti di accesso nel senso testé esposto gli altri provvedimenti architettonici, quali aiuole o vie di entrata e di uscita.

Non è determinante la modalità di riscossione dell’emolumento per il posteggio per simili locazioni (ad es. mediante parchimetri, distributori automatici di scontrini, app di pagamento o con la consegna di carte per il parcheggio dei veicoli in zona blu agli abitanti del quartiere).

[Illustrazione: nell’originale]

Informazioni in merito al trattamento delle multe per parcheggio abusivo sono reperibili alla cifra H.16.8.