H.14.7 Parcheggi: posteggi non destinati all’uso comune

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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I posteggi che non rientrano nella definizione della cifra H.14.6 sono considerati posteggi non destinati all’uso comune. La loro locazione è imponibile all’aliquota normale, indipendentemente dalla durata della locazione.

Non sono considerati ad uso comune, segnatamente:

  • i posteggi in autosili indipendentemente se sono di proprietà di privati o dei poteri pubblici;

  • i posteggi nelle piazze pubbliche delimitate dall’area stradale da impedimenti di accesso (ad es. barriere o dissuasori);

  • i posteggi attaccati a istituzioni e immobili particolari come ospedali, edifici amministrativi, scuole, stazioni ferroviarie, studi medici o imprese, indipendentemente se si tratta di locazioni di breve durata (ad es. per i visitatori) o di lunga durata (ad es. per i dipendenti);

  • i posteggi gestiti dalle collettività pubbliche su fondi affittati da terzi;

  • i posti di stazionamento nei cosiddetti posteggi Park+Ride, indipendentemente se sono di proprietà di privati o dei poteri pubblici.

Occorre evidenziare che è imponibile all’aliquota normale la locazione che forma oggetto di accordi stipulati fra i contraenti dei contratti di locazione. È per contro irrilevante lo scopo effettivo cui il locatario destina l’oggetto in locazione.

La locazione di posteggi non destinati all’uso comune è tuttavia esclusa dall’imposta (controeccezione) se si tratta di una prestazione accessoria dipendente da una locazione di immobili esclusa dall’imposta.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni sono reperibili nell’info IVA concernente il settore Amministrazione, locazione e vendita di immobili.

[Illustrazione: nell’originale]

Informazioni in merito al trattamento delle multe per parcheggio abusivo sono reperibili alla cifra H.16.8.