H.2.11 Tassa sulle acque di scarico per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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La tassa sulle acque di scarico che la Confederazione riscuote dagli impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA) per il finanziamento dell’indennità per le misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 60b capoverso 1 LPAc è un tributo di diritto pubblico e costituisce pertanto un emolumento per attività sovrane (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA).
La rifatturazione della tassa per la protezione delle acque ai consumatori finali oppure ad altri Comuni allacciati a un IDA, è imponibile presso quest’ultimo all’aliquota normale (art. 24 cpv. 1 LIVA) in quanto parte della prestazione di smaltimento (→ cifra H.2.1).
Se l’IDA assume per esempio la forma di consorzio e rifattura il tributo ai Comuni aderenti, esso va pure considerato un elemento di costo della prestazione di smaltimento (a differenza del capoverso precedente, è tuttavia escluso dall’imposta secondo l’art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. b LIVA → cifre A. 2.2 e C.4.2).
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).