H.2.3 Fornitura di acqua (inclusi emolumenti per l’allacciamento)
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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La fornitura di acqua trasportata in condotte costituisce una prestazione imponibile all’aliquota ridotta (art. 14 n. 2 OIVA in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 2 lett. a n. 1 LIVA).
Gli emolumenti riscossi a tale scopo – come ad esempio emolumenti di base, tasse per rubinetto, noleggio contatori o emolumenti per l’allacciamento una tantum – condividono, in quanto controprestazioni accessorie, la sorte della fornitura di acqua sotto il profilo dell’IVA e sono pertanto anch’essi imponibili all’aliquota ridotta (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 1 LIVA).
Anche la fornitura di acqua trasportata in condotte aperte (ad es. canali d’irrigazione e simili) o chiuse (ad es. idranti) costituisce una prestazione imponibile all’aliquota ridotta (art. 14 n. 2 OIVA in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 2 lett. a n. 1 LIVA).
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).