H.9.1 Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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L’ordine, le abrogazioni o le modifiche di misure da parte dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (come ad es. l’adozione secondo gli art. 264 segg. CC, la nomina di un curatore secondo gli art. 390 segg. CC, la concessione di consensi secondo l’art. 416 CC) sono considerate attività sovrane.

Secondo l’articolo 400 CC possono essere nominate quale curatore solo persone fisiche. Non è ammessa la curatela da parte di istituzioni pubbliche e persone giuridiche. Di conseguenza, l’indennità viene corrisposta alla persona fisica quale curatore. Se l’APMA conferisce un incarico di curatela a una persona giuridica (o a un’impresa individuale, purché abbia dipendenti), l’AFC presuppone che la curatela venga esercitata da una persona assunta della persona giuridica. La persona assunta della persona giuridica percepisce un salario regolare. La persona giuridica, a sua volta, riceve un’indennità dall’APMA. Dal punto di vista dell’IVA, questa indennità è una controprestazione per la messa a disposizione della persona assunta. In questo caso, la controprestazione ricevuta è considerata imponibile. L’unica eccezione a questa regola si ha quando la persona giuridica dimostra di esercitare unicamente la funzione di soggetto emittente della fattura e la controprestazione viene pertanto accreditata interamente al curatore come partita di giro (senza alcuna trattenuta). Sono imponibili anche i mandati conferiti dall’APMA a terzi secondo l’articolo 392 CC.

La controprestazione dovuta alla persona incaricata nel quadro del mandato precauzionale secondo gli articoli 360 segg. CC è imponibile all’aliquota normale. L’emolumento per la costituzione del mandato precauzionale da parte dell’APMA è per contro riscosso per un’attività sovrana e non soggiace all’imposta.

Di norma l’indennità per le prestazioni precauzionali di un curatore o un tutore secondo il CC si considera legata a un’attività sovrana sempre che il curatore o il tutore sia nominato dall’APMA. Le indennità per le prestazioni di avvocato o fiduciario che vanno al di là del mandato di curatore o tutore sono per contro imponibili all’aliquota normale.

Se la gestione patrimoniale non è affidata al curatore ma a un terzo (ad es. una banca o un gestore patrimoniale), quest’ultimo esegue una prestazione imponibile all’aliquota normale.

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).