10.4 Somministrazione di medicamenti contenenti sostanze stupefacenti come il metadone e l’eroina
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 9 maggio 2023
AFC · Info IVA settore 21 · n. 10.4 · Italiano
La somministrazione di medicinali ai sensi dell’articolo 49 OIVA è imponibile all’aliquota ridotta. Ne fanno segnatamente parte anche tutti i medicamenti omologati da Swissmedic contenenti sostanze stupefacenti come il metadone e l’eroina. In caso di indennità supplementari versate da terzi (ad es. Cantoni) per tale somministrazione, occorre verificare nel caso concreto se si tratti di un sussidio o di una controprestazione riscossa per una prestazione.
[Illustrazione: nell’originale] | Informazioni supplementari in merito alla somministrazione effettuata da locali per tossicodipendenti (Gassenzimmer), servizi sociali ecc. figurano nell’info IVA concernente il settore Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali. |
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 24.06.2022; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).