7.1 Definizione, condizioni e delimitazione rispetto ad altre istituzioni

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 7.1 · Italiano

Sono considerate case per anziani, case di riposo e case di cura le istituzioni il cui scopo è assicurare l’alloggio, il vitto e l’assistenza a persone anziane e bisognose di cure. Rientrano in questa categoria anche i centri diurni e notturni per persone anziane (→ cifra 7.2).

Le case per anziani, le case di riposo e le case di cura vanno distinte dagli appartamenti per anziani, dai centri di residenza per anziani e dagli alloggi con prestazioni di servizi. Sono considerate gestori di tali strutture le organizzazioni che danno in locazione appartamenti ad anziani ancora autonomi o con mobilità ridotta, offrendo altresì prestazioni aggiuntive come la pulizia dell’appartamento, l’intrattenimento, l’assistenza, il servizio di lavanderia, il vitto ecc. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli appartamenti per anziani e i centri di residenza per anziani. Per quanto concerne l’imponibilità delle prestazioni eseguite da tali istituzioni, si distingue tra prestazioni non facoltative e fatturate in maniera forfetaria escluse dall’imposta come pacchetto unico e le prestazioni che i residenti possono scegliere liberamente. Nel secondo caso, le singole prestazioni vengono valutate separatamente e sono imposti secondo la loro natura (→ cifra 7.3).

Non rientrano in questa norma i centri il cui scopo principale è accogliere malati psichici oppure disabili fisici o mentali.

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).