2.2 Assistenza di malati psichici, disabili mentali o fisici in istituti, case di cura, centri di terapia ecc.

Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

In vigore · Stato dal 3 giugno 2015

AFC · Info IVA settore 22 · n. 2.2 · Italiano

Le seguenti regole sono applicabili sia ai soggiorni di lunga durata sia a quelli di breve durata.

Le spiegazioni contenute nel presente capitolo valgono per i seguenti gruppi di persone:

  • malati psichici;

  • disabili mentali o fisici;

  • persone affette da dipendenze o reduci da una cura di disintossicazione in vista del reinserimento.

L’assistenza delle citate persone nonché l’alloggio e il vitto in pensionati, comunità residenziali, centri di terapia ecc. sono esclusi dall’imposta. Lo stesso vale per l’assistenza in centri diurni rispettivamente centri giornalieri che offrono una struttura diurna sorvegliata con possibilità di partecipare a programmi occupazionali. Il medesimo trattamento fiscale è riservato al trasporto di tali persone dal loro domicilio fino all’istituto, nella misura in cui è compreso nel prezzo della pensione rispettivamente nella retta giornaliera forfetaria.

Per contro, se il trasporto è fatturato separatamente, la controprestazione è imponibile all’aliquota normale, salvo qualora trovi applicazione l’articolo 21 capoverso 2 numero 7 LIVA (trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati).

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nell’info IVA concernente il settore “Sanità”.

Se all’istituto è annesso un laboratorio protetto nel quale lavorano malati psichici, persone disabili o affette da dipendenze sostentati dall’istituto stesso, il vitto fa parte dell’assistenza ed è perciò escluso dall’imposta.

Se i malati psichici, le persone disabili o affette da dipendenze che lavorano nell’istituto abitano all’esterno del pensionato, le prestazioni fatturate loro (p. es. vitto e trasporto) sono imponibili all’aliquota normale. Per quanto riguarda i trasporti si applica anche in questo caso la riserva relativa ai mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nell’info IVA concernente il settore “Sanità”.

Il vitto al personale incaricato dell’assistenza e agli altri impiegati è imponibile all’aliquota normale.

[Illustrazione: nell’originale]

Maggiori delucidazioni in merito al vitto del personale rispettivamente alla vendita in distributori automatici di alimenti sono contenute nelle info IVA “Quote private” e “Base di calcolo e aliquote d’imposta” nonché nell’info IVA concernente il settore “Albergheria e ristorazione”.

La locazione di camere o appartamenti al personale e a praticanti è esclusa dall’imposta. Per contro, le prestazioni supplementari come la pulizia di camere, appartamenti o case, il lavaggio delle lenzuola e simili sono imponibili all’aliquota normale.

Se istituti, comunità residenziali, centri di terapia o centri giornalieri organizzano escursioni e campi vacanza per le persone residenti nelle proprie strutture o da loro assistite durante il giorno, le relative prestazioni sono escluse dall’imposta anche se viene richiesta una controprestazione supplementare.

Le prestazioni eseguite su mandato dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali nell’ambito di chiarimenti della capacità lavorativa di persone disabili sono escluse dall’imposta.