9.1 Prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 9.1 · Italiano

Sono escluse dall’imposta:

a.

le perizie eseguite da un medico o da un medico-dentista al fine di determinare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali;

Trattasi di pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali, se le stesse sono fondate su una delle leggi enumerate esaustivamente qui di seguito:

  • legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10);

  • legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20);

  • legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40);

  • legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10);

  • legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20);

  • legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM; RS 833.1);

  • legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG; RS 834.1);

  • legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF; RS 836.1);

  • legge federale del 25 giugno 1982 su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0).

[Illustrazione: nell’originale]

Questa disposizione si applica anche alle perizie fatturate da un ospedale se tali perizie sono state allestite da un medico impiegato presso lo stesso ospedale.

b.

gli esami eseguiti per l’allestimento di una perizia in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata.

Ciò avviene se alla persona viene prima diagnosticata (e trattata) una malattia, una lesione o un altro disturbo fisico o mentale e successivamente è allestita una perizia sulla base di tale malattia, lesione o disturbo (perizia nel senso di conferma dell’esistenza di una malattia, di una lesione o di un altro disturbo).

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).