9.3 Prestazioni medico-legali
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 20 marzo 2024
AFC · Info IVA settore 21 · n. 9.3 · Italiano
Le prestazioni eseguite per l’elaborazione di una perizia medico-legale o forense sono considerate attività sovrane ai sensi dell’articolo 3 lettera g LIVA (→ info IVA concernente il settore Collettività pubbliche) se:
la perizia è commissionata da una collettività pubblica (ad es. polizia, tribunale o ministero pubblico);
la collettività pubblica agisce a proprio nome e per proprio conto;
la perizia è obbligatoriamente eseguita dalla collettività pubblica o da una persona od organizzazione designata dalla collettività pubblica; e
la prestazione non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati.
Gli esami forensi e le perizie eseguiti dalla polizia per altri corpi di polizia e tribunali nonché le autopsie, dissezioni e ispezioni legali effettuate da medici legali per conto di una collettività pubblica sono considerati attività sovrane.
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).