9.3 Prestazioni medico-legali

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 20 marzo 2024

AFC · Info IVA settore 21 · n. 9.3 · Italiano

Le prestazioni eseguite per l’elaborazione di una perizia medico-legale o forense sono considerate attività sovrane ai sensi dell’articolo 3 lettera g LIVA (→ info IVA concernente il settore Collettività pubbliche) se:

  • la perizia è commissionata da una collettività pubblica (ad es. polizia, tribunale o ministero pubblico);

  • la collettività pubblica agisce a proprio nome e per proprio conto;

  • la perizia è obbligatoriamente eseguita dalla collettività pubblica o da una persona od organizzazione designata dalla collettività pubblica; e

  • la prestazione non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati.

Gli esami forensi e le perizie eseguiti dalla polizia per altri corpi di polizia e tribunali nonché le autopsie, dissezioni e ispezioni legali effettuate da medici legali per conto di una collettività pubblica sono considerati attività sovrane.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).