2.1 Principio
Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 22 · n. 2.1 · Italiano
Salvo indicazioni di altro tenore, le seguenti regole sono applicabili sia alle istituzioni dei poteri pubblici sia a quelle gestite da privati o da altre istituzioni (p. es. associazioni e fondazioni).
Le prestazioni eseguite da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali a persone bisognose (art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA) sono escluse dall’imposta anche se l’istituzione incaricata (in seguito mandante) non le esegue direttamente, bensì incarica un’altra istituzione attiva nell’ambito dell’aiuto e della sicurezza sociali (in seguito mandatario), indennizzandola per questo.
Questa regola si applica se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
- il mandante che ha il compito iniziale di eseguire prestazioni in ambito sociale è una collettività pubblica (Confederazione, Cantone, Comune);
- il mandato riguarda una prestazione globale (→ info IVA “Oggetto dell’imposta”); ne fanno pure parte le prestazioni accessorie di per sé imponibili che, per la loro natura, non sono legate al settore sociale e senza le quali il mandato non potrebbe essere eseguito (p. es. prestazioni amministrative e logistiche).
Se tutte le condizioni sono adempiute, le indennità versate dal mandante al mandatario sono escluse dall’imposta.
Esempi
Indennità escluse dall’imposta
- Il Cantone Ticino è tenuto ad avere un centro di accoglienza per tossicomani. Incarica pertanto la società AIUTOX SA di gestire un centro di accoglienza e una mensa per tossicomani. La società ha il compito di curare e assistere i tossicomani nonché di distribuire gratuitamente siringhe a nome proprio. Queste attività sono indennizzate dal Cantone in modo forfetario.
- In quanto responsabile dell’assistenza alle vittime di reati, il Cantone Ticino incarica la signora Rossi di aprire un ufficio di consulenza per le vittime di reati e di offrire a proprio nome dei servizi gratuiti (p. es. consulenza, assistenza specialistica). Per questa attività la signora Rossi è indennizzata dal Cantone.
Se, dal canto suo, il mandatario affida a un terzo l’intero mandato o una parte del medesimo (subappalto), le indennità che versa al terzo sono pure escluse dall’imposta, purché le summenzionate condizioni siano adempiute anche dal terzo incaricato.
Per contro, le prestazioni amministrative o logistiche considerate indipendenti sono sempre imponibili (p. es. pulizia, bucato, servizio di sorveglianza, allestimento di conteggi).
Esempio
Indennità imponibile
- Il Comune di Biasca gestisce un istituto per persone anziane. Il Comune incarica la fiduciaria ABC di tenere la contabilità e di allestire i rendiconti IVA. Alla società Pulizia SA viene affidato il compito di effettuare i lavori di pulizia dell’istituto. Questi mandatari eseguono prestazioni indipendenti che non sono attribuibili al settore sociale e sono pertanto imponibili.
In merito ad altri pagamenti dei poteri pubblici imponibili all’aliquota normale vedi la cifra 6.