2.2.1 Diritto di utilizzazione (diritto esclusivo)

Info IVA per settore 25 · Ricerca e sviluppo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 25 · n. 2.2.1 · Italiano

I contributi per una prestazione di ricerca e sviluppo, sulla quale chi versa i contributi ha un diritto esclusivo, sono imponibili all’aliquota normale. Sussiste un diritto esclusivo ai fini dell’IVA se chi versa i contributi ottiene un diritto di utilizzazione.

Il diritto di utilizzazione è il diritto esclusivo di chi versa i contributi a utilizzare i risultati della ricerca. Se più soggetti che versano contributi dispongono contemporaneamente di un diritto di utilizzazione, quest’ultimo è considerato dall’AFC alla stregua di un diritto di utilizzazione esclusivo. Se uno o più soggetti che versano i contributi si assicurano esclusivamente questo diritto di utilizzare i risultati della ricerca, per il beneficiario del contributo si tratta sempre di una prestazione imponibile all’aliquota normale, a prescindere se il diritto di utilizzazione sussista, per intero o in parte, a tempo determinato o indeterminato.

Se le condizioni generali di contratto per i mandati di prestazioni di servizi di collettività pubbliche costituiscono parte integrante dei contratti di prestazione e se un’eventuale clausola ivi contenuta sulla trasferibilità della proprietà intellettuale al committente non viene espressamente esclusa, il diritto di utilizzazione passa automaticamente a chi versa i contributi.

[Illustrazione: nell’originale]

Se il diritto di utilizzazione non è trasferito o non è un componente delle condizioni generali di contratto, si deve provare se esiste eventualmente una ricerca o uno sviluppo su mandato (→ cifra 2.2.2).

Nel caso di una fondazione, il cui scopo consiste nella ricerca per conto del finanziatore della fondazione, al quale spettano anche i diritti di utilizzazione della ricerca, il capitale di fondazione e altri contributi alla fondazione sono considerati come controprestazione per le prestazioni di ricerca e la fondazione può pertanto effettuare la deduzione dell’imposta precedente.

Esempi
Diritti di utilizzazione

  • Un ateneo fa ricerca su rivestimenti in plastica per la conservazione di diversi alimenti. Gli occorrono sovvenzioni per il finanziamento e la ricerca e li ottiene da una grande azienda alimentare, la quale per il finanziamento pone la condizione del diritto di utilizzazione dei risultati di ricerca. L’ateneo accetta l’incarico. Gli introiti che l’ateneo riceve dall’azienda alimentare sono imponibili all’aliquota normale, in quanto l’azienda alimentare dispone del diritto di utilizzazione esclusivo sui risultati.

  • L’Ufficio federale delle strade finanzia un gruppo di ricerca per lo sviluppo di nuovi materiali sicuri per tute da motociclista. Poiché l’ufficio federale non richiede alcun diritto di utilizzazione, il contributo (sussidio) dell’ufficio federale non è imponibile presso il gruppo di ricerca. In seguito ai sussidi occorre ridurre la deduzione dell’imposta precedente sugli oneri per la ricerca.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).