3.2 Modifica di una disposizione sull’IVA [14]

Info IVA 20 · Prassi dell'AFC: applicabilità temporale

In vigore · Stato dal 3 ottobre 2020

AFC · Info IVA 20 · n. 3.2 · Italiano

Per quanto riguarda le modifiche della prassi che derivano dalla modifica di norme giuridiche del diritto in materia di IVA[14], si rimanda alle spiegazioni relative alla prima definizione di una prassi in seguito a una modifica di una disposizione concernente l’IVA (→ cifra 2.2). I principi valgono per analogia.

[Illustrazione: nell’originale]

Possono originare una modifica della prassi anche l’abrogazione di un articolo, di un capoverso o di un numero.

[Illustrazione: nell’originale]

Se vi sono incertezze per quanto riguarda gli adeguamenti di una norma giuridica, l’interpretazione della disposizione e dunque il calcolo dell’IVA, l’AFC fornisce informazioni scritte secondo l’articolo 69 LIVA che, nel singolo caso, sono valide fino alla pubblicazione della modifica della prassi. Se la modifica della prassi determina scostamenti rispetto a un’informazione scritta che l’AFC ha fornito in precedenza, prevale la prassi modificata (→ cifra 5).

[14]

Si intendono le norme di diritto relative all’IVA. Vi rientrano:

-

le disposizioni sull’IVA sancite nella Costituzione;

-

tutte le disposizioni degli atti normativi che iniziano con il numero 641.2 della raccolta sistematica del diritto federale (RS); e

-

le disposizioni di altri ambiti giuridici che rinviano alla LIVA o all’OIVA.

Come norme di diritto sono intese le disposizioni che, in termini generali ed astratti, impongono obblighi alle persone fisiche o giuridiche, conferiscono diritti, disciplinano l’organizzazione, i compiti e le competenze delle autorità o regolano la procedura (ad es. articoli di legge o di ordinanza; cfr. art. 22 LParl).