4.1 Principi

Info IVA per settore 26 · Uffici di esecuzione e fallimenti

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2024

AFC · Info IVA settore 26 · n. 4.1 · Italiano

La dichiarazione di fallimento e la concessione della moratoria concordataria non influiscono sull’assoggettamento e sugli obblighi che ne discendono. Il contribuente o il suo rappresentante (art. 240 e 295 LEF, nonché art. 20 e 15 cpv. 1 lett. e LIVA) è responsabile della completa ed esatta imposizione delle proprie cifre d’affari e del corretto rilevamento dell’imposta precedente deducibile.

In caso di liquidazione patrimoniale, l’assoggettamento termina con la chiusura della procedura di liquidazione (art. 14 cpv. 2 lett. a n. 2 LIVA). L’obbligo del contribuente di presentare all’AFC il rendiconto IVA nella forma prescritta (art. 71 e 86 LIVA) sussiste fino alla chiusura della procedura.

Con la dichiarazione di fallimento, il debitore contribuente perde il diritto di disporre del patrimonio rientrante nella massa fallimentare e i loro organi sono privati della facoltà di rappresentanza (art. 204 cpv. 1 LEF, art. 740 cpv. 5 CO, DTF 90 II 253).

Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore contribuente al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa (fallimentare) destinata al comune soddisfacimento dei creditori (art. 197 LEF).

Nel rendiconto IVA (art. 71 in combinato disposto con l’art. 86 LIVA) si opera una distinzione tra crediti IVA sorti prima e dopo la dichiarazione di fallimento o la concessione della moratoria concordataria (→ cifra 4.2 o 4.3).