5.2 Modulo n. 533: Rendiconto di liquidazione

Info IVA per settore 26 · Uffici di esecuzione e fallimenti

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2024

AFC · Info IVA settore 26 · n. 5.2 · Italiano

Cosa bisogna osservare in occasione della compilazione del rendiconto di liquidazione?

Per garantire un’elaborazione ineccepibile ed efficiente di tale rendiconto vogliate osservare le seguenti raccomandazioni:

  • il rendiconto di liquidazione deve essere presentato solo se il ricavo totale dei beni realizzati supera il limite di 1000 franchi per debitore;

  • nel rendiconto di liquidazione devono essere dichiarate soltanto le prestazioni fatturate dopo la data di dichiarazione del fallimento;

  • anche il debitore che allestisce il rendiconto secondo le prestazioni ricevute deve includere, nell’ultimo rendiconto IVA che precede il fallimento, i debitori di cui non ha ancora ricevuto il pagamento (ad es.: se il fallimento è stato dichiarato il 12.07.2024, la fattura dell’11.07.2024 deve essere dichiarata nel rendiconto del terzo trimestre 2024);

  • la cifra d’affari di fatture emesse e incassate dopo la dichiarazione del fallimento deve essere conteggiata nel rendiconto di liquidazione (ad es. la fattura del 13.07.2024 deve essere dichiarata nel rendiconto di liquidazione);

  • anche la compensazione con un credito è considerata una controprestazione imponibile, poiché in tal modo l’importo è saldato.
    Esempio
    Un’impresa in fallimento ha un debito di 11 000 franchi nei confronti del locatore, che notifica all’ufficio fallimenti il debito con una trattenuta per i mobili (valore dei mobili di 8000 franchi). In questo esempio, l’importo di 8000 franchi oggetto della compensazione deve essere dichiarato nel rendiconto di liquidazione.

[Illustrazione: nell’originale]

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).