5 Misure amministrative (art. 79a)
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 5 · Italiano
L’AFC può disporre un divieto di importazione nei confronti di un contribuente che esegue forniture sul territorio svizzero (gestori di piattaforme o venditori per corrispondenza) secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA, se questi:
non si fa iscrivere correttamente nel registro dei contribuenti; o
non adempie o adempie soltanto in parte gli obblighi di dichiarazione e di pagamento.
Se, nonostante il divieto di importazione, il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi, l’AFC può ordinare la distruzione dei beni. La distruzione avviene senza indennità.
L’AFC tiene e pubblica un elenco di tutte le imprese nei confronti delle quali sono state disposte misure con decisione passata in giudicato.
Prima di disporre un divieto di importazione e di procedere alla distruzione, l’AFC sente l’impresa interessata e accorda loro un termine entro cui devono adempiere i loro obblighi. Gli acquirenti non vengono sentiti (art. 79a cpv. 2 LIVA).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a e 79a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).