4.4 Doppio aggravio dell’IVA

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 17 settembre 2026

AFC · Info IVA settore 27 · n. 4.4 · Italiano

Qualora il trattamento fiscale e il trasferimento dell’imposta non siano avvenuti correttamente e all’acquirente del bene siano state fatturate sia l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero sia quella sull’importazione, né l’AFC né l’UDSC possono effettuare una restituzione, poiché entrambe le imposte sono dovute. Da un lato, il gestore della piattaforma ha effettuato una vendita sul territorio svizzero, la quale è stata imposta correttamente (art. 18 LIVA); dall’altro, un bene è stato importato sul territorio svizzero e il destinatario del bene fa parte delle persone assoggettate all’imposta sull’importazione (art. 51 LIVA).

Tuttavia, se il gestore della piattaforma assoggettato restituisce all’acquirente l’imposta sull’importazione da lui versata e se quest’ultimo gli trasmette la decisione d’imposizione all’importazione emessa dall’UDSC, l’AFC ammette che il gestore della piattaforma possa dedurre l’imposta sull’importazione a titolo d’imposta precedente, sebbene nella decisione d’imposizione è l’acquirente a figurare come importatore (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente).

Le modalità di un’eventuale restituzione dell’imposta sull’importazione già pagata dall’acquirente sono disciplinate meramente secondo il diritto civile.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).