Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 30 gennaio 2026

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La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull’OIVA, entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente info IVA si rivolge in particolare ai gestori di piattaforme elettroniche ai sensi dell’articolo 3 lettera l LIVA e ai venditori che effettuano forniture ai sensi dell’articolo 3 lettera d numero 1 LIVA attraverso simili piattaforme. Essa fornisce informazioni pratiche concernenti l’applicazione, il trattamento fiscale delle prestazioni, gli obblighi procedurali per i gestori di piattaforme, l’importazione di beni e le misure amministrative (art. 79a LIVA) in relazione con l’imposizione delle piattaforme introdotta per il 1° gennaio 2025 (art. 20a LIVA).

Trovate ulteriori informazioni su determinati temi (ad es. assoggettamento, controprestazione, deduzione dell’imposta precedente) nelle corrispondenti info IVA.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione dovrebbero permettere ai contribuenti e ai loro rappresentanti di salvaguardare i loro diritti e di adempiere i propri obblighi in materia di IVA.

Applicabilità temporale contestualmente ad adeguamenti della prassi

L’applicabilità temporale contestualmente ad adeguamenti della prassi si fonda sui principi descritti nell’info IVA 20 Prassi dell’AFC: applicabilità temporale

La nuova distinzione terminologica e la corrispondente applicabilità temporale sono validi a partire dal 1° ottobre 2020, ossia dalla data di pubblicazione dell’info IVA 20, totalmente rielaborata.

Una panoramica degli adeguamenti della prassi secondo la nuova distinzione terminologica e la corrispondente applicabilità temporale figura alla cifra 1.

Gli adeguamenti della prassi possono avvenire attraverso una:

  • prima definizione della prassi (→ cifra 2) in seguito

    • alla modifica di una disposizione sull’IVA (→ cifra 2.2);

    • a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (→ cifra 2.3);

    • alla valutazione di nuove fattispecie da parte dell’AFC (→ cifra 2.4);

  • modifica della prassi vigente (→ cifra 3) in seguito

    • alla modifica di una disposizione sull’IVA (→ cifra 3.2);

    • a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell’AFC (→ cifra 3.3);

    • a un riesame della prassi da parte dell’AFC (→ cifra 3.4);

  • precisazioni della prassi e adeguamenti di carattere redazionale (→ cifra 4).

Le prime definizioni della prassi, le rispettive modifiche e precisazioni nonché gli adeguamenti di carattere redazionale rilevanti vengono esplicitamente contrassegnati nelle info IVA o info IVA concernenti i settori.

Occorre osservare che le definizioni utilizzate fino al 30 settembre 2020 per adeguare la definizione della prassi non verranno adattate alla nuova terminologia.

Le versioni precedenti di cifre adeguate sono come sinora reperibili online.

Se una norma di diritto o una prassi è stata modificata dopo che l’informazione è stata fornita o se l’AFC definisce una prassi per la prima volta dopo che l’informazione è stata fornita, il contribuente non può più fare riferimento all’informazione fornita per scritto a partire dalla data dell’entrata in vigore della norma o della pubblicazione della prassi (→ cifra 5).