6.5 Responsabilità solidale

Info IVA 03 · Imposizione di gruppo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 03 · n. 6.5 · Italiano

Ciascun membro di un gruppo d’imposizione, ad eccezione degli istituti di previdenza, risponde in solido per i debiti fiscali sorti durante la sua appartenenza al gruppo (crediti fiscali, interessi e spese; art. 15 cpv. 1 lett. c LIVA).

Eventuali multe al gruppo d’imposizione non rientrano nella responsabilità solidale (art. 22 cpv. 1 OIVA).

Dopo l’uscita dal gruppo d’imposizione il membro del gruppo uscito risponde solo per i crediti fiscali risultanti dalla propria attività imprenditoriale durante l‘appartenenza al gruppo (art. 15 cpv. 1 lett. c LIVA).

Se è stata promossa l’esecuzione nei confronti di un membro del gruppo, è stata fatta valere una ripresa fiscale tramite avviso di tassazione nei confronti del rappresentante del gruppo o è stato annunciato un controllo secondo l’articolo 78 LIVA, un membro del gruppo non può sottrarsi alla responsabilità solidale uscendo dal gruppo (art. 22 cpv. 2 OIVA).