6.4 Deduzione dell’imposta precedente

Info IVA 03 · Imposizione di gruppo

In vigore · Stato dal 27 agosto 2026

AFC · Info IVA 03 · n. 6.4 · Italiano

Anche per quanto concerne il diritto alla deduzione dell’imposta precedente tutti i membri partecipanti all’imposizione di gruppo sono considerati come un unico soggetto fiscale. Di conseguenza il diritto alla deduzione dell’imposta precedente si basa sullo scopo ultimo per quanto concerne le relazioni verso l’esterno; un’eventuale cifra d’affari interna al gruppo conseguita precedentemente è irrilevante.

Esempio
La X SA e la Y SA sono membri del gruppo d’imposizione Z. La X SA consegue esclusivamente cifre d’affari imponibili (commercio con articoli elettronici), mentre la Y SA esegue sia prestazioni imponibili sia prestazioni escluse dall’imposta (consulenze o corsi di formazione in ambito informatico). La X SA fornisce alla Y SA 20 computer (PC) che quest’ultima destina a doppia utilizzazione.
Sebbene le fatture per l’acquisto dei PC risultino indirizzate alla X SA, spetta al gruppo d’imposizione Z effettuare una correzione della deduzione dell’imposta precedente (a causa della doppia utilizzazione dei PC da parte della Y SA).

[Illustrazione: nell’originale]

I principi e gli esempi concreti riguardanti la correzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di doppia utilizzazione sono disponibili nell’info IVA Deduzione dell’imposta precedente.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Modifiche d’utilizzazione informa in merito alle conseguenze dovute alle modifiche d’utilizzazione.