1 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico
Info IVA 05 · Sussidi e doni
In vigore · Stato dal 4 novembre 2025
AFC · Info IVA 05 · n. 1 · Italiano
Sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico i vantaggi valutabili in denaro che una collettività pubblica eroga a titolo non oneroso, cioè senza che il beneficiario effettui una prestazione diretta in contropartita. Tali sussidi mirano in particolare ad assicurare o promuovere la realizzazione di compiti di interesse pubblico che il beneficiario ha deciso di assumersi (art. 29 cpv. 1 lett. a e d OIVA; ad es. aiuti finanziari ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LSu) oppure ad attenuare o compensare gli oneri finanziari di un compito prescritto dalla legge (ad es. indennizzi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. a LSu) attuato al di fuori di un rapporto di prestazioni (art. 29 cpv. 1 lett. b e d OIVA). Nel campo della ricerca, i sussidi presuppongono che la collettività pubblica non abbia alcun diritto sui risultati della ricerca (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Laddove in seguito si parla di sussidi s’intendono anche gli altri contributi di diritto pubblico. |
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