1.1 Quando si è alla presenza di un sussidio?
Info IVA 05 · Sussidi e doni
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 05 · n. 1.1 · Italiano
Si è alla presenza di un sussidio quando sono adempite cumulativamente le tre condizioni elencate di seguito:
il sussidio è erogato da una collettività pubblica; sono collettività pubbliche i servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché le altre istituzioni di diritto pubblico, quali ad esempio le corporazioni di diritto pubblico svizzere ed estere (ad es. consorzi), gli istituti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica, le fondazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica e le società semplici di collettività pubbliche (art. 12 cpv. 1 LIVA e 12 cpv. 2 OIVA);
chi versa il sussidio non riceve alcuna prestazione in contropartita dal beneficiario;
la concessione del sussidio si fonda in linea di principio su una base legale (legge, ordinanza, regolamento, decreto ecc.).
Se istituzioni, fondazioni o istituti versano i precitati contributi per conto di collettività pubbliche (ad es. Fondo nazionale svizzero), tali contributi sono assimilati ai sussidi (art. 30 OIVA).
Se una collettività pubblica designa espressamente, nei confronti del beneficiario, come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati, tali mezzi sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA (art. 18 cpv. 3 LIVA; → cifra 1.4.10).
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 18 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).