2.3.1 Contributi dei membri e dei benefattori

Info IVA 05 · Sussidi e doni

In vigore · Stato dal 26 maggio 2026

AFC · Info IVA 05 · n. 2.3.1 · Italiano

Sono escluse dall’imposta le prestazioni ai propri membri attivi, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica (art. 21 cpv. 2 n. 13 LIVA). Le prestazioni acquisite a tale scopo non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA). L’imposizione volontaria di tali contributi è ammessa (opzione; art. 22 cpv. 1 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni in merito.

I contributi dei membri passivi sono considerati doni e in quanto tali non comportano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 3 lett. i n. 2 LIVA). È considerato membro passivo chi non dispone del diritto di voto e di eleggibilità e non partecipa attivamente alla vita associativa e il cui contributo persegue in primo luogo il sostegno di tale istituzione e non l’ottenimento di una prestazione in contropartita.

I contributi dei benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica costituiscono doni e in quanto tali non comportano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 3 lett. i n. 2 LIVA). È considerato benefattore il cui contributo persegue in primo luogo il sostegno del beneficiario e non l’ottenimento di una prestazione in contropartita.

Non costituiscono prestazioni in contropartita i privilegi accordati usualmente in tale ambito a titolo di ringraziamento ai membri passivi o benefattori. Se l’organizzazione d’utilità pubblica informa i suoi benefattori che può concedere loro volontariamente vantaggi che rientrano nell’ambito del suo scopo statutario, la stessa deve avvisarli nel contempo che non vi è alcuna pretesa a tali vantaggi, affinché i contributi dei benefattori continuino a essere assimilati a doni.

Esempi
Un coro misto è organizzato sotto forma di associazione. I membri attivi partecipano regolarmente alle prove e ai concerti e versano un contributo annuo di 60 franchi. I membri passivi pagano un contributo annuo di 100 franchi e beneficiano di ribassi sull’ingresso ai concerti.

Siccome non cantano nel coro, i membri passivi non partecipano attivamente alla vita associativa; d’altra parte, non ottengono neppure prestazioni in cambio; i ribassi ottenuti costituiscono un ringraziamento usuale e non una prestazione in contropartita.

Un’associazione di protezione della natura e degli animali riceve da tutti i suoi benefattori un contributo annuo di 40 franchi; distribuisce loro un giornale trimestrale sull’andamento delle sue attività e accorda loro un ribasso presso il suo negozio online.

I benefattori sostengono l’associazione con i loro contributi e non con il loro intervento personale; d’altra parte, non ottengono neppure prestazioni in cambio; il giornale distribuito e i ribassi ottenuti costituiscono un ringraziamento usuale e non una prestazione in contropartita.

Una fondazione d’utilità pubblica ha come scopo quello di offrire in Svizzera un’assistenza medica 24 ore su 24 a persone in difficoltà. I benefattori le versano un contributo annuo di 30 franchi. Secondo le disposizioni relative ai benefattori, la fondazione può, ringraziandoli per il contributo, condonare totalmente o parzialmente i benefattori dai costi d’intervento, qualora gli stessi dovessero una volta ricorrere all’aiuto della fondazione. Secondo tali disposizioni, non vi è tuttavia alcuna pretesa esplicita a un tale condono dei costi d’intervento, ciò che la fondazione indica d’altronde sempre anche nell’ambito della sua pubblicità presso i benefattori (tramite posta individuale, internet ecc.). Siccome la fondazione d’utilità pubblica concede volontariamente ai suoi benefattori vantaggi che rientrano nell’ambito del suo scopo statutario ma li informa nel contempo che non vi è alcuna pretesa a tali vantaggi, i contributi versati dai benefattori alla fondazione sono considerati doni.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 26.05.2026; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).