2.3.2 Organizzazioni di utilità pubblica

Info IVA 05 · Sussidi e doni

In vigore · Stato dal 1 dicembre 2015

AFC · Info IVA 05 · n. 2.3.2 · Italiano

Un’organizzazione di utilità pubblica è un’organizzazione che soddisfa le condizioni previste nell’articolo 56 lettera g LIFD (art. 3 lett. j LIVA). A questo riguardo, l’AFC si basa sull’attestazione dell’amministrazione fiscale cantonale, indicante che l’organizzazione è integralmente esonerata dall’imposta federale diretta.

I contributi versati dalle organizzazioni di utilità pubblica sono considerati doni che non comportano alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente, se il beneficiario si limita a menzionare in una pubblicazione, in forma neutra, il nome, la ditta o il logo dell’organizzazione in questione.
Anche i contributi versati senza contropartita (ad eccezione di una menzione in forma neutra in una pubblicazione) a organizzazioni di utilità pubblica sono considerati doni (art. 3 lett. i LIVA).

Le prestazioni di promozione dell’immagine eseguite da o per organizzazioni di utilità pubblica sono escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 27 LIVA) e non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA). È possibile l’imposizione volontaria di queste prestazioni (art. 22 cpv. 1 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori delucidazioni ed esempi sulle prestazioni volte a promuovere l’immagine sono riportate nell’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

Cifra valida dal 1° gennaio 2015 (riguardo alla validità [Illustrazione: nell’originale] Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e info IVA “Prassi dell'AFC: applicabilità temporale”).