2.3.3 Sostegno sotto forma di prestazione in natura

Info IVA 05 · Sussidi e doni

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA 05 · n. 2.3.3 · Italiano

Nell'ambito della sponsorizzazione in natura, ciascuna delle parti deve valorizzare la sua prestazione al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente.

Esempio

Un'agenzia di collocamento del personale offre a una squadra di ciclismo l’equipaggiamento per un valore di 100 000 franchi. In contropartita, la squadra s'impegna a promuovere l'immagine del proprio sponsor nel corso dell'intera stagione. L'agenzia e la squadra devono ciascuna emettere una fattura di 100 000 franchi (la prima per la fornitura dell’equipaggiamento e la seconda per le prestazioni pubblicitarie).

Nell'ambito del dono in natura (senza prestazione pubblicitaria in contropartita), il donatore deve correggere, a titolo di consumo proprio, l'imposta precedente, se il valore della prestazione supera i 500 franchi per destinatario e per anno (art. 31 cpv. 2 lett. c LIVA).

Questo importo non rappresenta una franchigia: la correzione deve quindi essere operata sul valore globale.

Esempio

Un'agenzia di collocamento del personale offre alla squadra calcistica locale, per la sua tombola, un orologio del valore di 2000 franchi. Il club non esegue alcuna prestazione, ad eccezione dei ringraziamenti di rito. L'agenzia di collocamento è tenuta a correggere la deduzione dell'imposta precedente.