2.4 Luogo della fornitura in caso di applicazione della dichiarazione d’adesione estero
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 4 marzo 2026
AFC · Info IVA 06 · n. 2.4 · Italiano
In caso di trasferimento di un bene dall’estero verso il territorio svizzero, il luogo della fornitura si trova in territorio svizzero se, al momento dell’importazione, il fornitore dispone di un’autorizzazione dell’AFC a importare i beni a proprio nome (dichiarazione d’adesione estero; art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA). È fatta salva la rinuncia di avvalersi di questa regola (art. 3 cpv. 3 OIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni in relazione all’importazione mediante dichiarazione d’adesione estero figurano nei moduli n. 1235/1236, disponibili sul sito internet dell’AFC. |
[Illustrazione: nell’originale] | Le imprese di vendita per corrispondenza possono, mediante la dichiarazione d’adesione estero, assoggettarsi anche volontariamente all’imposta in caso di mancato raggiungimento della cifra d’affari determinante per l’assoggettamento. |
[Illustrazione: nell’originale] | L’allegato contiene ulteriori informazioni sulla regolamentazione della vendita per corrispondenza (→ parte IV). |
La procedura d’importazione mediante dichiarazione d’adesione estero non è applicabile se il destinatario, o per suo conto un terzo, ritira i beni presso il fornitore (fornitura con presa a carico presso il fornitore).
Esempio 1
Il fornitore vende all’acquirente un bene che si trova all’estero. Secondo i termini del contratto di vendita, il fornitore s’impegna a trasportare o a spedire il bene in Svizzera nel luogo designato dall’acquirente. Se il fornitore dispone di un’autorizzazione dell’AFC a importare il bene a proprio nome (dichiarazione d’adesione estero) e non rinuncia espressamente ad avvalersene segnalando la rinuncia nella fattura destinata all’acquirente, si considera che il fornitore importa il bene a proprio nome effettuando una fornitura sul territorio svizzero all’acquirente. Il fornitore dovrà imporre la sua fornitura sul territorio svizzero e conteggiarla con l’AFC.
Nella dichiarazione doganale, il fornitore deve figurare come importatore (se si tratta di un fornitore con sede all’estero, occorre completare la menzione dell’importatore «per indirizzo» presso il suo rappresentante fiscale svizzero) e l’acquirente come destinatario. L’imposta sull’importazione si calcola nel seguente modo (a scelta):
Di principio, si calcola sul valore di mercato sino al luogo di destinazione in territorio svizzero. Si considera valore di mercato ciò che l’importatore (= fornitore) nella fase in cui avviene l’importazione dovrebbe pagare al momento della nascita del debito d’imposta sull’importazione, in un regime di libera concorrenza, a un fornitore indipendente nel Paese di origine dei beni, per ottenere gli stessi beni. La controprestazione pagata dal fornitore in occasione dell’acquisto è equiparata al valore di mercato, purché tale acquisto sia in relazione con l’importazione.
A titolo di semplificazione, la prassi amministrativa consente anche di calcolare l’imposta sull’importazione sulla controprestazione sino al luogo di destinazione in territorio svizzero che l’acquirente deve pagare al suo fornitore per il bene fornito.
Nelle operazioni a catena (→ cifra 4), se un fornitore della catena procede all’importazione a proprio nome fondandosi sulla dichiarazione d’adesione estero (art. 3 cpv. 2 OIVA), le forniture che precedono la sua sono considerate effettuate all’estero, quelle che la seguono sono considerate effettuate sul territorio svizzero.
Esempio 2
Lo stesso bene è venduto successivamente tra quattro contraenti. La fornitura del bene è eseguita in un solo movimento dal primo fornitore all’ultimo acquirente della catena (operazione a catena): il primo fornitore A vende il bene al rivenditore B il quale rivende lo stesso bene al rivenditore C che lo vende infine all’acquirente finale D. Al momento dell’importazione, se B importa il bene a proprio nome fondandosi sulla dichiarazione d’adesione estero, la fornitura di A, che precede quella di B, viene considerata come effettuata all’estero. Per contro, la fornitura di B, che importa il bene fondandosi sulla dichiarazione d’adesione estero, e quella di C che segue sono entrambe considerate come effettuate in territorio svizzero in virtù dell’articolo 3 OIVA.
Nella dichiarazione doganale, il rivenditore B deve figurare come importatore poiché importa il bene sulla base della sua dichiarazione d’adesione estero (se si tratta di un fornitore con sede all’estero, occorre completare la menzione dell’importatore per indirizzo presso il suo rappresentante fiscale svizzero) e l’acquirente D come destinatario. L’imposta sull’importazione si calcola sulla controprestazione sino al luogo di destinazione in territorio svizzero che il rivenditore B deve pagare al suo fornitore A ([Illustrazione: nell’originale] esempio 1).
La fornitura del rivenditore C è considerata effettuata sul territorio svizzero poiché segue, nella catena delle operazioni, quella del rivenditore B che ha importato il bene mediante dichiarazione d’adesione estero.
Se dispone di una dichiarazione d’adesione estero ma rinuncia a importare i beni a proprio nome (art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA), chi effettua la prestazione segnala la rinuncia sul giustificativo del valore (di regola la fattura) al momento dell’importazione, ad esempio con l’indicazione «si rinuncia all’importazione in nome proprio» (art. 3 cpv. 3 OIVA).
Esempio 3
A differenza della fattispecie precedente, il rivenditore B trasporta il bene in Svizzera, ma rinuncia a importarlo a proprio nome fondandosi sulla procedura della dichiarazione d’adesione estero. Quindi, in applicazione delle usuali disposizioni doganali, come importatore e destinatario del bene va indicato l’ultimo acquirente D. Tutte le forniture della catena (forniture del primo fornitore A e dei rivenditori B e C) sono considerate effettuate all’estero.
Nella dichiarazione doganale, l’ultimo acquirente D deve figurare come importatore e destinatario. L’imposta sull’importazione si calcola sulla controprestazione sino al luogo di destinazione in territorio svizzero ([Illustrazione: nell’originale] esempio 1) che l’ultimo acquirente D deve pagare al suo fornitore (rivenditore C).
[Illustrazione: nell’originale] | Oltre alla dichiarazione d’adesione estero, esiste la dichiarazione d’adesione territorio svizzero. Questa procedura permette di imporre le forniture di beni, normalmente esenti dall’imposta in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numeri 3 e 3bis LIVA, poiché si trovano sul territorio svizzero sotto sorveglianza doganale. Vi rientrano ad esempio le forniture eseguite a seguito del regime di deposito doganale (ad es. a partire da un deposito doganale aperto) o a partire da un deposito franco doganale oppure le forniture a seguito del regime di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea. Informazioni dettagliate in merito nonché la richiesta d’adesione figurano nei moduli n. 1245/1246, disponibili sul sito internet dell’AFC. In caso d’applicazione della dichiarazione d’adesione territorio svizzero, il luogo delle forniture in questione non cambia. Chi detiene una dichiarazione d’adesione estero è autorizzata ad utilizzarla solamente per le forniture effettuate all’estero ivi menzionate. Chi intende applicare sia la dichiarazione d’adesione estero sia la dichiarazione d’adesione territorio svizzero deve presentare due richieste separate. |