2.5 Luogo della fornitura di beni provenienti dall’estero e forniti a partire da un deposito sul territorio svizzero

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 novembre 2016

AFC · Info IVA 06 · n. 2.5 · Italiano

Il luogo della fornitura è considerato il deposito in territorio svizzero presso il quale il bene è consegnato all’acquirente o dal quale il bene è fornito all’acquirente (art. 7 LIVA; →  cifra 6.1.2).

Il luogo della fornitura dei beni trasferiti dall’estero in un deposito in territorio svizzero e forniti a partire da tale deposito è per contro situato all’estero se l’acquirente e la controprestazione dovuta sono noti al momento del trasferimento dei beni verso il territorio svizzero e se i beni sono in libera pratica doganale al momento della fornitura (art. 4 OIVA; →  cifra 6.1.1).

Esempio
Se un fornitore vende un bene a un acquirente a partire da un deposito sul territorio svizzero (p. es. deposito di spedizione, deposito di consegna), il luogo della fornitura è considerato all’estero se la controprestazione dovuta dall’acquirente è nota al momento dell’importazione del bene sul territorio svizzero e se il bene è in libera pratica doganale al momento della fornitura.

Nella dichiarazione doganale, l’acquirente deve figurare come importatore e destinatario. L’imposta sull’importazione si calcola sulla controprestazione sino al luogo di destinazione in territorio svizzero che l’acquirente deve pagare al suo fornitore.

Il fornitore estero che intende conteggiare queste cifre d’affari in quanto cifre d’affari realizzate sul territorio svizzero – con i diritti che ne derivano di indicare apertamente l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di far valere la deduzione dell’imposta precedente sull’imposta all’importazione – deve farsi iscrivere nel registro dei contribuenti IVA nonché ottenere un’autorizzazione dell’AFC (cosiddetta dichiarazione d’adesione estero).