2.3 Luogo dal quale inizia il trasporto o la spedizione

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 11 luglio 2025

AFC · Info IVA 06 · n. 2.3 · Italiano

Il luogo della fornitura di beni trasportati o spediti dal fornitore è il luogo dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell’acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo (art. 7 cpv. 1 lett. b LIVA). Un’eccezione è costituita dalla fornitura di energia elettrica in condotte, di gas fornito mediante rete di distribuzione di gas naturale o di teleriscaldamento.

Il luogo della fornitura è quello dal quale inizia il trasporto o la spedizione a prescindere dalla forma della fornitura (trasferimento del potere di disporre del bene, esecuzione di lavori su un bene che viene rimandato al mandante dopo la lavorazione o messa a disposizione per l’uso o il godimento).

Il luogo della fornitura coincide con quello dal quale inizia il trasporto o la spedizione, anche se il bene trasportato o spedito al destinatario viene assemblato oppure montato o installato presso di lui dal fornitore o da un terzo incaricato dal fornitore, ammesso che il montaggio o l’installazione possa essere qualificato quale prestazione accessoria secondo l’articolo 19 capoverso 4 LIVA (→ info IVA Oggetto dell’imposta). È irrilevante che il montaggio o l’installazione sia o no fatturato separatamente. Se è applicata la dichiarazione d’adesione estero (→ cifra 2.4), il luogo della fornitura non è il luogo dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene.

Il montaggio e l’installazione sono considerati prestazioni accessorie al trasporto o alla spedizione segnatamente nei seguenti casi:

  • vendita di un mobile, assemblato e collocato dal venditore presso l’acquirente, senza tuttavia dovere essere adattato individualmente agli spazi esistenti;

  • vendita di un macchinario pronto per l’uso, trasportato al destinatario smontato per poi essere assemblato o trasportato già assemblato e semplicemente allacciato alla rete elettrica, nonché sottoposto a un test di funzionamento;

  • vendita di tende, compreso l’ancoraggio nell’appartamento (senza adattamenti individuali o il montaggio di binari, riloghe o simili).

Il montaggio e l’installazione non sono considerati prestazioni accessorie al trasporto o alla spedizione segnatamente nei seguenti casi:

  • affitto di un tendone o di uno stand di esposizione, incluso il montaggio (→ cifra 8.3);

  • vendita di un macchinario reso operativo e adattato individualmente alle specificità del luogo presso il destinatario (ad es. integrazione in un impianto di produzione esistente);

  • vendita di un mobile o di un altro bene che il venditore o un terzo da lui incaricato adatta alle specificità degli spazi esistenti presso il destinatario o installa durevolmente (ad es. armadio a muro, cucina integrata e tende, compresi l’ancoraggio e gli adattamenti individuali in loco);

  • vendita di una plafoniera o di un sistema d’illuminazione, incluso il montaggio o l’installazione;

  • installazione di un software in loco presso il cliente (lavorazione del disco duro ecc.).

[Illustrazione: nell’originale]

Si è in presenza di una fornitura in esecuzione di un contratto d’appalto, se il montaggio e l’installazione non sono considerati prestazioni accessorie al trasporto o alla spedizione (→ cifra 3).

[Illustrazione: nell’originale]

Se più prestazioni indipendenti le une dalle altre sono eseguite sulla base di una controprestazione complessiva, occorre esaminare se le stesse possono esser trattate come una combinazione di prestazioni o un assemblaggio di beni secondo l’articolo 19 capoverso 2 LIVA (→ info IVA Oggetto dell’imposta).