3.1 Natura e luogo della fornitura in esecuzione di un contratto d’appalto

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA 06 · n. 3.1 · Italiano

[Illustrazione: nell’originale]

Il regolamento 69-01 (R-69-01) dell’UDSC tratta segnatamente l’imposta sull’importazione nell’ambito di forniture transfrontaliere in virtù di un contratto d’appalto e nell’ambito di consegne di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

Si tratta di forniture inerenti a beni mobili o immobili che, in base ad un contratto d’appalto o a un mandato, sono fabbricati o lavorati prima della loro consegna. Secondo l’articolo 3 lettera d numero 2 LIVA per lavorazioni s’intendono tutti i lavori eseguiti su beni, anche se tali beni non sono modificati, ma semplicemente esaminati, verificati, regolati, controllati nel loro funzionamento o sottoposti a un qualsiasi altro trattamento (p. es. modifiche, riparazioni, pulizia, sgombero dalla neve, demolizione di edifici, messa a punto e messa in servizio, assistenza e manutenzione degli impianti e dei dispositivi di controllo [anche i lavori inclusi nei contratti d’abbonamento]). È irrilevante l’entità della lavorazione. Non è neppure necessario che sia utilizzato, sostituito o aggiunto materiale.

Sono considerati lavorazioni su beni immobili in particolare la coltivazione e la lavorazione del suolo (ad es. aratura, erpicatura e cura del vigneto), i lavori da giardiniere paesaggista (p. es. sistemazione e manutenzione di giardini), la lavorazione atta a ricavare beni (p. es. estrazione di ghiaia, lavori di abbattimento, raccolta e mietitura), così come i lavori eseguiti su edifici, strade, ponti e canalizzazioni. Se un’impresa fa eseguire, in tutto o in parte, da un terzo (subappaltante) un lavoro su beni che le è stato conferito, si verifica una fornitura sia fra il terzo e l’impresa sia fra l’impresa e l’acquirente di tale lavoro.

Quando, ad esempio, un bene viene installato, riparato, montato o altrimenti lavorato dal fornitore stesso o, per conto di quest’ultimo, da un terzo, la fornitura comincia – indipendentemente dalla messa in servizio – con l’inizio dell’attività nel luogo dell’installazione, della riparazione o del montaggio. Di conseguenza, la fornitura è considerata eseguita nel luogo d’esecuzione del contratto d’appalto, rispettivamente nel luogo in cui si trova il bene al momento della consegna (art. 7 cpv. 1 lett. a LIVA). Non è determinante se la messa in servizio è effettuata dal fornitore o dall’acquirente.

[Illustrazione: nell’originale]

Se il montaggio e l’installazione costituiscono soltanto prestazioni accessorie alla fornitura di beni trasportati o spediti, la fornitura è considerata eseguita nel luogo dal quale inizia il trasporto o la spedizione (→ cifra 2.3).

[Illustrazione: nell’originale]

Se un’impresa lascia effettuare, in tutto o in parte, da terzi o subappaltanti una prestazione che le è stata data in mandato, verso il suo cliente (partner commerciale) rimane purtuttavia il prestatore con le corrispondenti ripercussioni fiscali che ne derivano a livello di luogo della prestazione e di assoggettamento in territorio svizzero.