3.3 Lavorazioni di beni all’estero

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA 06 · n. 3.3 · Italiano

Un’impresa svizzera contribuente effettua una fornitura all’estero (in esecuzione di un contratto d’appalto o di un mandato). All’occorrenza, è irrilevante se il destinatario della sua fornitura (committente o mandante) ha sede sul territorio svizzero o all’estero e se è o no iscritto nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero.

Se i lavori sui beni in oggetto sono eseguiti all’estero, per l’impresa svizzera si tratta di una fornitura all’estero che non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. L’impresa svizzera contribuente può di principio dedurre l’imposta precedente gravante il materiale utilizzato per le sue forniture all’estero nell’ambito della sua attività imprenditoriale (art. 28 cpv. 1 lett. a LIVA). L’esportazione di questi beni va comprovata, di preferenza con una decisione d’imposizione all’esportazione dell’UDSC; la fornitura (il lavoro) effettuata all’estero va invece dimostrata da documenti contabili e giustificativi. Nella dichiarazione doganale d’esportazione va dichiarato il prezzo di vendita dei beni franco frontiera svizzera al momento dell’esportazione; nel calcolo non va tenuto in considerazione il valore della fornitura (lavorazione) effettuata successivamente all’estero.

Il trasferimento di mezzi d’esercizio verso l’estero è esente dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 23 cpv. 2 n. 4 LIVA). Per evitare che, una volta ultimati i lavori all’estero, i mezzi d’esercizio siano imposti alla loro reimportazione, gli stessi possono essere esportati in determinate condizioni secondo il regime doganale di ammissione temporanea o con libretto ATA. L’UDSC o – riguardo al libretto ATA – le Camere di commercio danno informazioni dettagliate in merito.