3.1.1 Prestazioni di servizi secondo i principi del luogo dell’esecuzione dell’attività, del luogo del tragitto percorso, del luogo del fondo, nonché del luogo di destinazione nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010

AFC · Info IVA 06 · n. 3.1.1 · Italiano

In caso di acquisto presso terzi di prestazioni di servizi secondo i principi del luogo dell’esecuzione dell’attività, del luogo del tragitto percorso, del luogo del fondo, nonché del luogo di destinazione nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, la fatturazione delle prestazioni come tali a proprio nome a un altro terzo non cambia il luogo della prestazione. Così, una prestazione di architettura, ad esempio, per un edificio che si trova sul territorio svizzero rimane una prestazione imponibile sul territorio svizzero (luogo del fondo) anche se viene fatturata a uno studio di architettura con sede all’estero, che successivamente fattura a proprio nome a un costruttore con sede sul territorio svizzero o all’estero. Il luogo della prestazione di architettura non cambia a seguito della rifatturazione (→  esempio 3 della tabella alla cifra 3). Allo stesso modo, una rifatturazione non cambia il luogo della prestazione di servizi rifatturata come tale, sia esso luogo dell’esecuzione dell’attività, luogo del tragitto percorso, luogo del fondo o luogo di destinazione nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario. Questi diversi principi di localizzazione delle prestazioni di servizi si applicano in funzione della natura della prestazione eseguita.

[Illustrazione: nell’originale]

Esistono regolamentazioni speciali concernenti subappaltatori nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario
(→  info IVA concernente il settore “Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali”).