3.1.2 Prestazioni di servizi secondo i principi del luogo del prestatore o del luogo del destinatario
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 06 · n. 3.1.2 · Italiano
In caso di acquisto presso terzi di prestazioni di servizi secondo i principi del luogo del prestatore o del luogo del destinatario, la fatturazione a un altro terzo può cambiare il luogo della prestazione. Occorre definire chi è il prestatore e chi è il destinatario della prestazione.
Una prestazione di consulenza di CH2 a CH1 soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero in base al principio del luogo del destinatario. Se CH1 rifattura successivamente questa prestazione come tale a proprio nome a E1, essa è considerata effettuata all’estero e non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
Se CH2 acquista prestazioni di servizi estetici da E2, tale prestazione non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero in base al principio del luogo del prestatore (e non va neppure dichiarata nell’ambito dell’imposta sull’acquisto). Se CH2 la rifattura a proprio nome a CH1, per CH2 questa prestazione soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
Avvertenza
Le prestazioni di servizi tra uno stabilimento d’impresa in territorio svizzero e la sede della società all’estero – rispettivamente tra uno stabilimento d’impresa estero di un’impresa svizzera e la sua sede principale in territorio svizzero – vanno considerate come prestazioni di servizi tra due imprese indipendenti.
Gli stabilimenti d’impresa in territorio svizzero di un’impresa con sede all’estero sono invece considerati tutti insieme un unico soggetto fiscale indipendente (art. 7 OIVA).
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).