4.1 Forniture dello stesso bene tra diversi fornitori all’importazione
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA 06 · n. 4.1 · Italiano
[Illustrazione: nell’originale] | Il regolamento 69-01 (R-69-01) dell’UDSC tratta l’imposta sull’importazione nell’ambito di forniture transfrontaliere, segnatamente nell’ambito di operazioni a catena all’importazione. |
Si verifica un’operazione a catena all’importazione quando diversi fornitori effettuano forniture consecutive del medesimo bene in un solo movimento dal primo fornitore all’ultimo acquirente della catena.
Nelle operazioni a catena diverse imprese concludono forniture concernenti il medesimo bene. Tutte queste operazioni commerciali sono realizzate con un’unica consegna della merce dal primo fornitore all’ultimo acquirente della catena. Nella fattispecie, ogni intermediario nella catena, che agisce a proprio nome, è considerato fornitore, anche se non prende fisicamente possesso del bene oggetto della fornitura.
Nelle operazioni a catena tutte le forniture sono considerate come effettuate simultaneamente nello stesso momento e nello stesso luogo (luogo della presa a carico oppure luogo dell’inizio del trasporto o della spedizione).
In caso di operazioni a catena all’importazione, le forniture della catena sono considerate effettuate all’estero. Tuttavia, se uno dei rivenditori della catena importa il bene fondandosi sulla dichiarazione d’adesione estero a proprio nome, la sua fornitura e quelle degli altri rivenditori che la seguono nella catena sono considerate effettuate sul territorio svizzero; le forniture anteriori nella catena sono considerate effettuate all’estero (art. 3 cpv. 2 OIVA; → cifra 2.4).
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.