4.2 Forniture dello stesso bene tra diversi fornitori all’esportazione
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 4 marzo 2026
AFC · Info IVA 06 · n. 4.2 · Italiano
In caso di operazioni a catena con esportazione diretta (art. 23 cpv. 3 LIVA), tutti i fornitori della catena possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta, purché sia possibile comprovare l’esportazione, di preferenza con una decisione d’imposizione all’esportazione dell’UDSC. Se i fornitori coinvolti nell’esportazione di un bene sono numerosi, è sufficiente che ognuno di essi conservi una copia dell’originale della decisione d’imposizione all’esportazione dell’UDSC.
Per l’esenzione dall’imposta delle forniture all’estero è irrilevante se esse sono effettuate in un unico movimento dal primo fornitore all’ultimo acquirente nell’ambito di un’operazione a catena secondo la cifra 4.1. Di principio, un deposito intermedio non esclude di per sé l’esenzione dall’imposta, a condizione che il bene non sia stato utilizzato e sia stato esportato in uno stato immutato (è fatta salva la prassi menzionata alla cifra 7.2 e descritta nei moduli n. 1303 e 1304, disponibili sul sito internet dell’AFC).