5.1 Natura della fornitura

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA 06 · n. 5.1 · Italiano

In caso di commissione per la vendita, il committente autorizza il commissionario a vendere beni che gli appartengono e a fornirli a terzi. Così facendo il commissionario agisce a proprio nome. Il committente tuttavia concede al commissionario solo il potere di disporre economicamente di un bene, ossia fornisce beni al commissionario senza trasferirgli la proprietà. Il commissionario effettua poi una fornitura a proprio nome al suo acquirente (terzo) e gli trasferisce il potere di disporre dei beni forniti. In conformità del contratto stipulato con il committente, il commissionario ha l’obbligo di versare al committente il ricavo della vendita (dedotta la commissione). Nell’ambito degli affari in commissione si è dunque sempre in presenza di due forniture, una effettuata dal committente al commissionario, l’altra dal commissionario al terzo.