5.3 Momento della fornitura

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA 06 · n. 5.3 · Italiano

È considerato momento della fornitura effettuata dal committente al commissionario quello in cui il commissionario fornisce il bene a un terzo.

Esempio
Un committente consegna all’estero ad un commissionario con sede sul territorio svizzero un bene (mobile) per la vendita su commissione ai sensi degli articoli 425 segg. CO.

Per il committente si tratta di una fornitura all’estero (destinata al commissionario) che non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e che non comporta quindi il suo assoggettamento all’IVA svizzera.

All’importazione del bene, l’imposta sull’importazione è riscossa sulla controprestazione sino al luogo di destinazione in territorio svizzero ([Illustrazione: nell’originale] esempio 1 alla cifra 2.4) che il committente riceve dal commissionario. Il commissionario in materia di vendita può dedurre l’imposta sull’importazione a titolo d’imposta precedente (fatto salvo l’art. 28 LIVA). Nella dichiarazione doganale d’importazione, il commissionario in materia di vendita va indicato come importatore e destinatario.

In seguito, il commissionario in materia di vendita aliena, a proprio nome ma per conto del committente, il bene importato a un acquirente con sede sul territorio svizzero. Il commissionario in materia di vendita è tenuto ad imporre come fornitura sul territorio svizzero il prezzo di vendita fatturato all’acquirente terzo (art. 7 LIVA). La «commissione» che il commissionario riceve dal committente non è rilevante ai fini dell’IVA sul territorio svizzero, in quanto si tratta del margine del commissionario, corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita fatturato al terzo e il prezzo di acquisto pagato al committente.

Se il bene non è venduto ed è restituito al committente all’estero, il commissionario deve poter comprovare la riesportazione del bene (art. 23 cpv. 2 n. 4 LIVA), di preferenza tramite una decisione d’imposizione all’esportazione rilasciata dall’UDSC. Solo in questo caso l’imposta sull’importazione può essere dedotta a titolo d’imposta precedente.