6.1.2 All’atto dell’immissione in libera pratica, il destinatario della fornitura e/o la controprestazione dovuta non sono noti al fornitore

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 06 · n. 6.1.2 · Italiano

Il luogo della fornitura effettuata successivamente al cliente è considerato situato al deposito sul territorio svizzero dove il bene è consegnato al cliente (fornitura con presa a carico da parte dell’acquirente, art. 7 cpv. 1 lett. a LIVA) o nel luogo in cui inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione del cliente (fornitura con trasporto o spedizione da parte del fornitore, art. 7 cpv. 1 lett. b LIVA). Di conseguenza, una fornitura simile soggiace di principio all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Nella dichiarazione doganale, il fornitore va indicato come importatore per indirizzo presso il deposito sul territorio svizzero (nel caso in cui il fornitore è già iscritto nel registro dei contribuenti IVA; [Illustrazione: nell’originale] esempio 2 alla cifra 6.1.1).

L’imposta sull’importazione si calcola sul valore di mercato sino al luogo di destinazione in territorio svizzero. Si considera valore di mercato ciò che l’importatore (= fornitore) nella fase in cui avviene l’importazione dovrebbe pagare al momento della nascita del debito d’imposta sull’importazione, in un regime di libera concorrenza, a un fornitore indipendente nel Paese di origine dei beni, per ottenere gli stessi beni. La controprestazione pagata dal fornitore in occasione dell’acquisto è equiparata al valore di mercato, purché tale acquisto sia in relazione con l’importazione. A titolo di semplificazione, la prassi amministrativa consente per il fornitore estero (a scelta) di considerare valore di mercato il prezzo di vendita, diminuito del 10 %, che il fornitore fatturerebbe, in caso di vendita, a un terzo indipendente al livello in cui esercita la sua attività (commercio all’ingrosso, al minuto ecc.). Se esercita la sua attività a differenti livelli (p. es. vendita sia a grossisti, sia a consumatori finali), il livello determinante è quello più vicino al consumo finale.

Esempio
Un fabbricante dispone di un deposito sul territorio svizzero a partire dal quale rifornisce i suoi vari rivenditori in funzione delle loro puntuali esigenze. All’importazione dei beni destinati al suo stock, la controprestazione (prezzo di vendita ai rivenditori) è nota, ma non il nome del rispettivo acquirente. Di conseguenza, le forniture successive dei beni a partire dal deposito sul territorio svizzero soggiacciono di principio all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Prassi in vigore dal 01.01.2018.