6.2 Un fornitore con sede sul territorio svizzero fornisce a partire da un deposito all’estero
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2022
AFC · Info IVA 06 · n. 6.2 · Italiano
Un fornitore con sede sul territorio svizzero gestisce un deposito all’estero. I beni destinati ai suoi clienti sono forniti a partire da questo deposito. Siccome sono effettuate all’estero, tali forniture non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (cifre d’affari conseguite all’estero). Pure il precedente trasferimento, da sé o tramite terzi, dei beni nel deposito di spedizione è esente dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 23 cpv. 2 n. 4 LIVA), purché l’esportazione possa essere comprovata, di preferenza mediante una decisione d’imposizione all’esportazione dell’UDSC. Nella dichiarazione doganale d’esportazione, va dichiarato il prezzo del bene, franco frontiera svizzera, che sarebbe fatturato a un terzo indipendente al momento dell’esportazione.