6.1.1 All’atto dell’immissione in libera pratica, il destinatario della fornitura e la controprestazione dovuta sono noti al fornitore

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 06 · n. 6.1.1 · Italiano

La successiva fornitura al cliente è considerata effettuata all’estero (art. 4 OIVA,
[Illustrazione: nell’originale] anche cifra 2.5), ragion per cui tale fornitura non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

In questo caso, è la prestazione effettuata tra il fornitore e l’acquirente del bene fornito a partire dal deposito sul territorio svizzero che dà luogo all’importazione. Nella dichiarazione doganale l’acquirente del bene fornito a partire dal deposito va indicato come importatore e destinatario.

L’imposta sull’importazione si calcola sulla controprestazione sino al luogo di destinazione in territorio svizzero ([Illustrazione: nell’originale] esempio 1 alla cifra 2.4) che l’acquirente deve pagare al suo fornitore per il bene fornito a partire dal deposito.

Il luogo di destinazione sul territorio svizzero è il deposito se l’acquirente viene a prendere la fornitura del bene (presa a carico del bene al deposito da parte dell’acquirente). Se il bene dev’essere trasportato o spedito dal fornitore a destinazione dell’acquirente, il luogo di destinazione è il luogo verso il quale il bene dev’essere trasportato dopo aver lasciato il deposito (trasporto o spedizione del bene da parte del fornitore).

Esempio 1
Fornitore con sede all’estero che non applica la dichiarazione d’adesione estero
Un fornitore con sede all’estero dispone di un deposito sul territorio svizzero a partire dal quale fornisce il suo distributore esclusivo. All’importazione dei beni, il nome del destinatario e la controprestazione (prezzo di vendita al distributore esclusivo) sono noti. Di conseguenza, la fornitura successiva del bene al distributore esclusivo a partire dal deposito sul territorio svizzero è considerata situata all’estero e non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Quest’esempio vale anche se il deposito appartiene al distributore esclusivo.

Esempio 2
Fornitore con sede all’estero che applica la dichiarazione d’adesione estero e non vi rinuncia espressamente
Il fornitore con sede all’estero che intende conteggiare tale fornitura con l'AFC può chiedere un’autorizzazione (dichiarazione d’adesione estero) all’AFC, ciò che comporta la sua iscrizione nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero (→  cifra 2.4). Se il fornitore importa il bene fondandosi sulla dichiarazione d’adesione estero, la sua fornitura successiva del bene al cliente è considerata situata sul territorio svizzero.

Nella dichiarazione doganale, il fornitore con sede all’estero va indicato come importatore per indirizzo presso il suo rappresentante fiscale svizzero.

L’imposta sull’importazione si calcola sul valore di mercato sino al luogo di destinazione in territorio svizzero. Si considera valore di mercato ciò che l’importatore (= fornitore) nella fase in cui avviene l’importazione dovrebbe pagare al momento della nascita del debito d’imposta sull’importazione, in un regime di libera concorrenza, a un fornitore indipendente nel Paese di origine dei beni, per ottenere gli stessi beni. La controprestazione pagata dal fornitore in occasione dell’acquisto è equiparata al valore di mercato, purché tale acquisto sia in relazione con l’importazione. A titolo di semplificazione, la prassi amministrativa consente anche di calcolare l’imposta sull’importazione sulla controprestazione sino al luogo di destinazione in territorio svizzero che l’acquirente deve pagare al suo fornitore per il bene fornito a partire dal deposito ([Illustrazione: nell’originale] esempio 1 alla cifra 2.4; fattura del fornitore estero all’acquirente).

Prassi in vigore dal 01.01.2018.