8.3 Locazione o leasing combinato con l’installazione o il montaggio di un bene da parte del locatore o datore del leasing

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA 06 · n. 8.3 · Italiano

Se beni oggetto di locazione sono installati o montati in esecuzione di un contratto d’appalto, il luogo della fornitura è quello in cui il bene installato o montato viene consegnato al destinatario (art. 7 cpv. 1 lett. a LIVA) o è quello in cui avviene l’installazione o il montaggio.

Esempio 1
Fornitura sul territorio svizzero
Un’impresa con sede all’estero dà in locazione una macchina alle condizioni «fornita e montata presso il cliente». L’impresa importa la macchina in territorio svizzero, dove esegue il montaggio in base allo stesso contratto d’appalto. Il luogo della fornitura dopo il montaggio è situato sul territorio svizzero. Effettuando simili locazioni sul territorio svizzero, l’impresa con sede all’estero (locatore) può essere assoggettata all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 10 cpv. 1 LIVA) e deve, all’occorrenza, annunciarsi presso l’AFC per il suo assoggettamento.

Esempio 2
Fornitura all’estero
Un’impresa con sede sul territorio svizzero dà in locazione una macchina alle condizioni «fornita e montata presso il cliente». L’impresa trasporta verso l’estero la macchina, dove esegue il montaggio in base allo stesso contratto d’appalto. Il luogo della fornitura dopo il montaggio è situato all’estero. Questa fornitura non soggiace pertanto all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. L’esportazione del materiale va comprovata, di preferenza con una decisione d’imposizione all’esportazione dell’UDSC. La fornitura effettuata all’estero in esecuzione di un contratto d’appalto va comprovata con documenti contabili e giustificativi.

Il libretto ATA, come del resto gli altri documenti secondo il regime doganale dell’ammissione temporanea, vale come documento d’esportazione per i beni consegnati per l’uso a titolo oneroso nell’ambito di un contratto d’appalto (o in base ad accordi contenenti elementi contrattuali d’appalto e di locazione). Il contribuente può segnatamente comprovare l’esportazione con una fotocopia di questo documento.