8.1 Luogo della locazione o del leasing

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 06 · n. 8.1 · Italiano

Quando il locatario o prenditore del leasing (o per suo conto un terzo) prende a carico il bene presso il locatore o datore del leasing, la messa a disposizione è considerata effettuata nel luogo in cui si trova il bene al momento della presa a carico (luogo in cui si trova il bene al momento della presa a carico, art. 7 cpv. 1 lett. a LIVA).

Se il locatore o datore del leasing trasporta o spedisce il bene al locatario o al prenditore del leasing (o in un altro luogo stabilito da quest’ultimo) la messa a disposizione è considerata effettuata nel luogo dove inizia il trasporto o la spedizione (luogo dal quale inizia il trasporto o la spedizione, art. 7 cpv. 1 lett. b LIVA).

Ne consegue che la locazione o il leasing di beni a partire dal territorio svizzero vale come prestazione eseguita sul territorio svizzero, indipendentemente che i beni rimangano sul territorio svizzero o siano esportati per l’intera o parziale durata della locazione o del leasing. Quando beni sul territorio svizzero sono messi a disposizione del locatario o del prenditore del leasing in un luogo all’estero, il luogo della fornitura è situato dove inizia il trasferimento a destinazione del luogo della sua messa a disposizione, ossia sul territorio svizzero.

[Illustrazione: nell’originale]

Per stabilire se all’esportazione di beni in locazione o in leasing è o no possibile l’esenzione fiscale occorre attenersi alla cifra 8.2.2.

Si verificano forniture all’estero quando i beni al momento della stipulazione del contratto si trovano già all’estero e sono dati in locazione o in leasing all’estero. Le forniture all’estero – che non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero – devono essere comprovate di preferenza con documenti contabili e giustificativi. L’importazione di questi beni in territorio svizzero soggiace di principio all’imposta sull’importazione. In caso di forniture successive (vendita, rilocazione) di questi beni sul territorio svizzero, è possibile che il locatore con sede all'estero diventi contribuente.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.