8.2.2 Esportazioni

Info IVA 06 · Luogo della prestazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA 06 · n. 8.2.2 · Italiano

La prestazione di messa a disposizione di un bene a favore di terzi sul territorio svizzero per l’uso o il godimento soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Tuttavia, tale messa a disposizione per l’uso o il godimento sul territorio svizzero è esente dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero se è possibile comprovare debitamente che il destinatario stesso della prestazione (locatario/assuntore del leasing) utilizza il bene messo a disposizione prevalentemente all’estero (art. 23 cpv. 2 n. 2 LIVA). È irrilevante se il bene messo a disposizione è stato trasferito verso l’estero dal locatore o datore del leasing (messa a disposizione con trasporto o spedizione da parte del locatore o datore del leasing) oppure dal locatario o l’assuntore del leasing (presa a carico del bene da parte del locatario o l’assuntore del leasing presso il locatore o datore del leasing).

L’utilizzo prevalente all’estero può essere comprovato da un documento doganale svizzero o del Paese estero nel quale il bene è stato prevalentemente utilizzato o da altri documenti affidabili che dimostrino verosimile l’adempimento di questa condizione. Di principio, il criterio di prevalenza è determinato in funzione della durata di utilizzo. Per i mezzi di trasporto, si può prendere in considerazione anche il chilometraggio percorso.

Occorre fare una distinzione, rispetto a quanto precede, per le forniture effettuate all’estero. Un bene (inclusi i mezzi di trasporto di tutti i generi) che si trova già all’estero all’inizio del contratto (l’esportazione precedente può essere comprovata ad esempio mediante una decisione d’imposizione all’esportazione dell’UDSC o un documento secondo il regime doganale dell’ammissione temporanea) e che viene di nuovo dato in locazione o in leasing all’estero costituisce una fornitura all’estero che non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (questo criterio vale anche in caso d’alienazione). Per contro, se i beni sono trasferiti verso l’estero in vista di questa locazione o di questo leasing (il contratto decorre dal momento in cui il bene si trova ancora in territorio svizzero), si tratta di una fornitura sul territorio svizzero secondo le precedenti spiegazioni alla cifra 8.1.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.