AFC · Info IVA 07 · n. 1.4 · Italiano
a. | Principio In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti (art. 24 cpv. 2 LIVA). Conformemente all’articolo 3 lettera h LIVA, rientrano tra le persone strettamente vincolate i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine. Sono considerate persone strettamente vincolate anche le fondazioni e le associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto. Gli istituti di previdenza non sono considerati persone strettamente vincolate. |
b. | Persone vicine Sono considerate persone vicine quelle che hanno un rapporto personale particolare con il titolare di partecipazioni (ad es. di parentela) o un rapporto economico. Possono essere familiari o società consorelle. Vige la regola del prezzo applicato fra terzi (art. 24 cpv. 2 LIVA) se queste persone ricevono prestazioni a un prezzo di favore visto il rapporto con il titolare di partecipazioni. Per contro, il ribasso normalmente praticato nel settore che viene concesso anche a terzi non è considerato prezzo di favore. |
c. | Fondazioni e associazioni La mera appartenenza alle seguenti cerchie di persone non costituisce un rapporto particolarmente stretto sotto il profilo economico, contrattuale o personale con una fondazione o un’associazione: membro di un’associazione; membro del comitato direttivo di un’associazione; membro di un consiglio di fondazione; debitore o creditore di un’associazione o di una fondazione; destinatario di una fondazione; donatore o benefattore di una fondazione o di un’associazione.
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d. | Istituti di previdenza Gli istituti di previdenza professionale sono istituti che operano nell’ambito della previdenza professionale o che servono alla previdenza professionale, a condizione che siano esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2 LPP e ne forniscano prova. Si tratta, fra l’altro, di: istituti di previdenza (casse pensioni, compresi gli istituti di previdenza degli enti pubblici); istituzioni ausiliarie secondo la LPP (fondazioni d’investimento, istituti collettori, fondi di garanzia); fondazioni di libero passaggio; fondazioni del pilastro 3a; fondi patronali di previdenza e fondazioni di finanziamento secondo l’articolo 89a capoverso 7 CC.
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Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.