1.4 Controprestazione in caso di prestazioni a persone strettamente vincolate

Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta

In vigore · Stato dal 20 ottobre 2020

AFC · Info IVA 07 · n. 1.4 · Italiano

a.

Principio
In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti (art. 24 cpv. 2 LIVA). Conformemente all’articolo 3 lettera h LIVA, rientrano tra le persone strettamente vincolate i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine. Sono considerate persone strettamente vincolate anche le fondazioni e le associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto. Gli istituti di previdenza non sono considerati persone strettamente vincolate.

b.

Persone vicine
Sono considerate persone vicine quelle che hanno un rapporto personale particolare con il titolare di partecipazioni (ad es. di parentela) o un rapporto economico. Possono essere familiari o società consorelle. Vige la regola del prezzo applicato fra terzi (art. 24 cpv. 2 LIVA) se queste persone ricevono prestazioni a un prezzo di favore visto il rapporto con il titolare di partecipazioni. Per contro, il ribasso normalmente praticato nel settore che viene concesso anche a terzi non è considerato prezzo di favore.

c.

Fondazioni e associazioni
La mera appartenenza alle seguenti cerchie di persone non costituisce un rapporto particolarmente stretto sotto il profilo economico, contrattuale o personale con una fondazione o un’associazione:

  • membro di un’associazione;

  • membro del comitato direttivo di un’associazione;

  • membro di un consiglio di fondazione;

  • debitore o creditore di un’associazione o di una fondazione;

  • destinatario di una fondazione;

  • donatore o benefattore di una fondazione o di un’associazione.

d.

Istituti di previdenza
Gli istituti di previdenza professionale sono istituti che operano nell’ambito della previdenza professionale o che servono alla previdenza professionale, a condizione che siano esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2 LPP e ne forniscano prova. Si tratta, fra l’altro, di:

  • istituti di previdenza (casse pensioni, compresi gli istituti di previdenza degli enti pubblici);

  • istituzioni ausiliarie secondo la LPP (fondazioni d’investimento, istituti collettori, fondi di garanzia);

  • fondazioni di libero passaggio;

  • fondazioni del pilastro 3a;

  • fondi patronali di previdenza e fondazioni di finanziamento secondo l’articolo 89a capoverso 7 CC.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.