1.3.3 Controprestazione in criptocoin/criptotoken
Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta
In vigore · Stato dal 20 ottobre 2020
AFC · Info IVA 07 · n. 1.3.3 · Italiano
Il conteggio dell’IVA con l’AFC va fatto in valuta svizzera. Al momento dell’incasso della controprestazione o della fatturazione (art. 40 LIVA), il fornitore o prestatore di servizi deve convertire in una valuta legale (svizzera o estera), applicando il corso del giorno, la controprestazione per le prestazioni eseguite a una determinata data in cambio di una controprestazione in criptocoin/criptotoken (→ info IVA Oggetto dell’imposta). Nella fattura devono figurare in una valuta legale la controprestazione per le prestazioni indicate separatamente e l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto ripartito per le aliquote fiscali. L’indicazione della controprestazione di singole prestazioni fatta soltanto in criptocoin/criptotoken non costituisce una fatturazione separata dal punto di vista della legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. La conversione può essere effettuata mediante un portale appropriato; la fonte di conversione va sempre mantenuta. L’AFC pubblica i corsi del giorno di determinati criptocoin/criptotoken (→ listini dei corsi dell’AFC). La documentazione relativa alla conversione deve potere essere esaminata facilmente e immediatamente in ogni momento.
[Illustrazione: nell’originale] | Questa procedura è applicabile anche alla dichiarazione di prestazioni che soggiacciono all’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 1 LIVA). Ulteriori informazioni sull’imposta sull’acquisto figurano nell’info IVA Imposta sull’acquisto. | |
Le perdite derivanti dall’alienazione di criptocoin/criptotoken in cambio di moneta legale oppure dall’impiego di criptocoin/criptotoken per l’acquisto di prestazioni non possono essere dedotte dalla controprestazione.