2.5.1 Correzione a posteriori di una fattura
Info IVA 16 · Contabilità e fatturazione
In vigore · Stato dal 5 gennaio 2024
AFC · Info IVA 16 · n. 2.5.1 · Italiano
La correzione a posteriori di una fattura emessa precedentemente può aver luogo nei seguenti casi, nei limiti ammessi dal diritto commerciale, mediante un documento ricettizio supplementare che rinvia alla fattura originale annullandola o completandola:
1. | in caso di trasferimento successivo dell’IVA non fatturata; |
2. | in caso di correzione a posteriori di un’aliquota IVA troppo bassa indicata in fattura; |
3. | in caso di modifica della controprestazione. |
Queste considerazioni valgono anche quando il destinatario della prestazione ha emesso originariamente una nota di credito che deve successivamente essere rettificata per uno dei motivi summenzionati.
Esempio 1
La società Consulenza Sagl constata che le prestazioni finora eseguite non avrebbero dovuto essere escluse dall’imposta, bensì qualificate come imponibili e, quindi, conteggiate in via ordinaria. In seguito a tale constatazione, la società si è iscritta nel registro dei contribuenti IVA con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022.
Una sua cliente, la falegnameria Rossi SA, acconsente alla fatturazione a posteriori dell’IVA. La Consulenza Sagl può quindi fatturare l’imposta a posteriori.
Il trasferimento dell’IVA al cliente è retto da accordi di diritto privato (art. 6 cpv. 1 LIVA). Se l’IVA è fatturata a posteriori, è obbligatorio fare riferimento alla fattura originaria. Per determinare il momento in cui sorge il credito fiscale, si applica per analogia l’articolo 40 LIVA.
Il destinatario della prestazione può fare valere la deduzione dell’imposta precedente nell’ambito della sua attività legittimante la deduzione dell’imposta precedente nel periodo di rendiconto nel quale è stata effettuata la correzione della fattura, purché egli ne fosse autorizzato al momento dell’acquisto della prestazione.
Esempio 2
In occasione di un evento per i clienti della Fiduciaria SA, la società Aperitivi SA offre un servizio di catering (somministrando cibo e bevande). La Aperitivi SA consegna tutto il necessario nel luogo dell’evento, provvede all’allestimento e si assicura che i clienti siano sempre ben serviti durante l’evento (prestazione di servizi). Nella fattura, l’intera prestazione, ad eccezione delle bevande alcoliche, è stata fatturata all’aliquota ridotta.
La Aperitivi SA deve conteggiare questa prestazione globalmente all’aliquota normale, dato che non è stata eseguita una mera fornitura di derrate alimentari e bevande, bensì anche una prestazione di servizi a essa legata. Complessivamente si tratta di una prestazione di ristorazione (art. 25 cpv. 3 LIVA).
La Aperitivi SA deve conteggiare la controprestazione convenuta o ricevuta all’aliquota normale.
Il trasferimento dell’IVA al cliente è retto da accordi di diritto privato (art. 6 cpv. 1 LIVA). Se l’imposta indicata sulla fattura originaria è troppo bassa e viene effettuata una fatturazione a posteriori di un importo di IVA, è obbligatorio fare riferimento al documento originario. Per determinare il momento in cui sorge il credito fiscale, si applica per analogia l’articolo 40 LIVA.
Il destinatario della prestazione può fare valere, sull’importo di IVA supplementare, la deduzione dell’imposta precedente nell’ambito della sua attività legittimante la deduzione dell’imposta precedente nel periodo di rendiconto nel quale è stata effettuata la correzione della fattura, purché egli ne fosse autorizzato al momento della riscossione della prestazione.
Esempio 3
La società VLK Pubblicità Sagl ha ideato per un cliente un piano per il lancio di un nuovo prodotto. A causa delle mediocri cifre di vendita, dopo il lancio del nuovo prodotto il cliente non era soddisfatto del relativo piano e non era disposto a pagare l’intero importo fatturato. Alla fine le parti si accordano sul pagamento del 50 % dell’importo fatturato. La VLK Pubblicità Sagl corregge la fattura originaria e ne emette un’altra inviandola al cliente.
In base al principio «imposta fatturata = imposta dovuta» l’IVA indicata sulla fattura originaria è dovuta, poiché il destinatario della prestazione può in linea di massima dedurre l’imposta precedente nell’ambito della sua attività legittimante la deduzione dell’imposta precedente. Pertanto, è necessaria una correzione della fattura per garantire l’indicazione corretta dell’IVA.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).