1.6 Reciprocità del rispettivo Stato di sede

Info IVA 18 · Procedera di rimborso

In vigore · Stato dal 26 febbraio 2026

AFC · Info IVA 18 · n. 1.6 · Italiano

La reciprocità è considerata garantita se nello Stato estero in questione le imprese con sede in Svizzera hanno anch’esse diritto al rimborso dell’IVA versata che corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell’imposta precedente di cui beneficiano le imprese con sede nello Stato estero (art. 151 cpv. 3 e 152 cpv. 1 lett. a OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Possibili restrizioni della reciprocità figurano nell’Elenco dei Paesi (→ modulo n. 1224).

La reciprocità è considerata garantita anche se nello Stato estero in questione non viene riscossa un’imposta equiparabile all’IVA svizzera o a un altro tipo di imposta sulla cifra d’affari, diversa dall’IVA, che grava le imprese con domicilio o sede sociale in tale Stato in modo equivalente alle imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera (art. 152 cpv. 1 lett. b e c OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Le informazioni riguardanti gli accordi di reciprocità con il Principato del Liechtenstein si trovano alla cifra 6.3 e sul sito internet dell’amministrazione fiscale del Liechtenstein).