1.3 Nessuna prestazione in territorio svizzero

Info IVA 18 · Procedera di rimborso

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 18 · n. 1.3 · Italiano

Il richiedente non può, fatta salva la cifra 1.3.1, eseguire alcuna prestazione sul territorio svizzero (art. 151 cpv. 1 lett. c OIVA). Si considerano eseguite sul territorio svizzero dal richiedente anche le prestazioni che terzi eseguono sul territorio svizzero su suo mandato e che egli rifattura a proprio nome.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni concernenti le prestazioni considerate eseguite sul territorio svizzero figurano nell’info IVA Luogo della prestazione.

Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 10 LIVA; art. 151 cpv. 2 OIVA e abrogazione dell’art. 121a OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. 1.3.1 Diritto al rimborso