1.4 Attestazione della qualità d’imprenditore da parte dell’autorità fiscale estera

Info IVA 18 · Procedera di rimborso

In vigore · Stato dal 26 febbraio 2026

AFC · Info IVA 18 · n. 1.4 · Italiano

Il richiedente comprova nei confronti dell’AFC la sua qualità d’imprenditore tramite l’autorità fiscale estera del Paese del domicilio, della sede sociale o dello stabilimento d’impresa (art. 151 cpv. 1 lett. d OIVA).

Questa attestazione deve essere valida per il periodo di rimborso (→ cifra 3.1).

La maggior parte delle autorità fiscali dispone di moduli propri prestampati con le rispettive indicazioni.

Nella misura in cui la reciprocità è data e il Paese conosce un sistema IVA (→ Elenco dei Paesi), l’attestazione in questione deve sempre

  • confermare l’assoggettamento all’IVA del richiedente durante il periodo per il quale il rimborso dell’IVA è chiesto; o

  • indicare la data a contare dalla quale il richiedente è assoggettato all’IVA.

Nella misura in cui la reciprocità è data e il Paese non conosce un sistema IVA (→ Elenco dei Paesi), l’attestazione in questione deve sempre

  • confermare la qualità d’imprenditore del richiedente durante il periodo per il quale il rimborso dell’IVA è chiesto; o

  • indicare la data a contare dalla quale il richiedente ha la sua qualità d’imprenditore.

[Illustrazione: nell’originale]

Se le precitate condizioni non sono adempiute, l’AFC non rimborserà l’IVA svizzera.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).