4.1.1 Requisiti cui devono rispondere le fatture
Info IVA 18 · Procedera di rimborso
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 18 · n. 4.1.1 · Italiano
Da questi giustificativi deve apparire chiaramente che il richiedente è anche il destinatario della prestazione fatturata, rispettivamente che in caso d’importazione di beni può disporre economicamente degli stessi.
I giustificativi devono specificare chiaramente il prestatore (fornitore o prestatore di servizi), il destinatario della prestazione e il genere della prestazione.
Conformemente all’articolo 26 capoverso 2 LIVA in combinato disposto con l’articolo 155 capoverso 1 OIVA, le fatture devono contenere i seguenti elementi:
il nome e il luogo del prestatore come appare nelle transazioni commerciali, nonché il numero con il quale è iscritto nel registro dei contribuenti;
il nome e il luogo del destinatario della prestazione come appare nelle transazioni commerciali;
la data o il periodo della fornitura della prestazione, se non sono identici alla data della fattura;
il genere, l’oggetto e l’entità della prestazione;
l’ammontare della controprestazione;
l’aliquota d’imposta applicabile e l’ammontare d’imposta dovuto sulla controprestazione; se la controprestazione comprende l’imposta, è sufficiente indicare l’aliquota d’imposta applicabile.
[Illustrazione: nell’originale] | Giustificativi rilasciati con altri nomi (ad es. collaboratori dei servizi esterni o dipendenti) o senza nome del destinatario non legittimano il rimborso dell’IVA (art. 155 cpv. 1 OIVA). |
[Illustrazione: nell’originale] | L’imposta indicata su scontrini di cassa non può essere rimborsata. Lo stesso vale per tagliandi di casse registratrici, biglietti di parcheggi, biglietti ferroviari ecc., indipendentemente dall’importo del giustificativo (art. 155 cpv. 4 OIVA). |
Con la richiesta di rimborso dell’imposta vanno presentate anche le decisioni d’imposizione dell’UDSC (IMe Importazione).
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 155 cpv. 1 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).